Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) sono nati tra il 1° gennaio 1998  e  il  31  dicembre  1999,
estremi compresi; 
      b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al  1°  liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2013-2014; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  Allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi artt. 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.