Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) sono nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, estremi compresi; b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2013-2014; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali Allievi delle Scuole Militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi artt. 9, 10 e 11. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.