Art. 2 L'articolo 10, comma 4 del Decreto Interdirigenziale n. 168 del 9 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, sottoporra' i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 5. La medesima commissione disporra' quindi l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; f) visita odontoiatrica; g) valutazione dell'apparato locomotore; h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie. In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).".