Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1,  superato
il giorno del compimento del 35° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2015/2016; 
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  «non
idonei» all'avanzamento; 
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
      1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1,  compiuto
il 18° anno di eta' e non abbiano superato il  giorno  di  compimento
del 26° anno di eta'; 
      2) godano dei diritti civili e politici; 
      3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione; 
      4) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi,  ne'  sottoposti  a  misura  di
prevenzione; 
      6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
      7) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
      8) non  siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2015/2016. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle  domande  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e
conservati fino alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di  cui  all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
    a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando   Interregionale   (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
    b)  Comandante  Regionale  (o   equiparato),   relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
    c) Sottocapo  di  Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale di diretta collaborazione del  Comandante  Generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  Generale,  Comandante  del  Centro
Informatico   Amministrativo   Nazionale,   Comandante   del   Centro
Logistico, Comandante del Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
degli  Istituti  di  Istruzione,  Comandante  del   Reparto   Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del  Centro
Navale  e  Comandante  del  Centro  di  Aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.