Art. 2 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione   alla   procedura   di   cui
all'articolo 1, a pena di esclusione,  e'  presentata,  ai  sensi  di
quanto  disposto  dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 95/2016, durante tutto l'anno e secondo  i  termini  di
seguito indicati: 
    a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le ore
15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016; 
    b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016  ed  entro  e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017; 
    c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017; 
    d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e  non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017; 
    e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018. 
    2. La domanda di partecipazione di cui al  comma  1  deve  essere
presentata esclusivamente mediante la procedura  telematica  validata
dal Comitato Tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,  accessibile  dal  sito
http://abilitazione.miur.it.  La  domanda  e'  compilata  in   lingua
italiana o in  lingua  inglese  ed  e'  presentata  con  le  seguenti
modalita': 
    a)  per  i  professori  e  ricercatori  in  servizio  presso   le
universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel  «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi'
utilizzate le informazioni gia' presenti con  riferimento  a  ciascun
candidato; 
    b) per i soggetti non ricompresi  nella  categoria  di  cui  alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 
    3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: 
    a) nome e cognome; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) codice fiscale; 
    d) indirizzo di residenza; 
    e)  indirizzo  di  posta  elettronica  prescelto  ai  fini  delle
comunicazioni relative alla presente procedura; 
    f) per  i  professori  e  i  ricercatori  in  servizio presso  le
universita' italiane il settore concorsuale e il settore  scientifico
disciplinare di afferenza; 
    g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di  quelli  di
cui all'Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei professori
universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione. 
    4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi: 
    a) indicazione di eventuali periodi di congedo  obbligatorio  con
la relativa certificazione; 
    b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla  valutazione  ai
sensi degli articoli 4 e 7 del  D.M.  120/2016,  nel  numero  massimo
previsto all'Allegato B del medesimo decreto, riportato  all'Allegato
2 del presente  decreto,  con  l'indicazione  di  quelle  soggette  a
copyright ; le pubblicazioni, a pena  di  esclusione,  devono  essere
caricate in formato elettronico (.pdf); 
    c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione
dell'impatto  della  produzione  scientifica  (Allegato  A  del  D.M.
120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui
agli  Allegati  C  e  D  del  D.M.   120/2016   e   con   riferimento
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti,  tenuto  conto
che: 
    i. per i  settori  concorsuali  bibliometrici,  l'elenco  include
esclusivamente   le   pubblicazioni   correttamente    associate    e
convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
associazione; 
    ii. per i settori concorsuali non  bibliometrici,  l'elenco  deve
essere  integrato  dalla  copia  anastatica   caricata   in   formato
elettronico (.pdf)  delle  pagine  della  pubblicazione  o  di  altra
documentazione (es. scheda OPAC)  attestanti,  per  gli  articoli  su
rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione  e  il  codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le  curatele)
l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN;  non  sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
attestazione. 
    d) elenco dei titoli posseduti di cui  all'Allegato  A  del  D.M.
120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente  integrato
dalla documentazione attestante gli stessi, da  caricare  in  formato
elettronico (.pdf); 
    e) a pena di esclusione, dal consenso  al  trattamento  dei  dati
personali e alla pubblicazione sul sito  del  Ministero  nella  parte
riservata alle procedure di abilitazione  dell'elenco  dei  titoli  e
delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla  procedura
di abilitazione, del giudizio collegiale e  dei  giudizi  individuali
espressi dalla  competente  commissione  nazionale,  dei  pareri  pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto,  nel  rispetto
del decreto legislativo n.  196  del  2003;  dalla  dichiarazione  di
essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di   accertamento   da   parte
dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati  in
domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,  il  candidato  potra'
essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e  l'abilitazione
eventualmente conferita potra' essere revocata. 
    5. La presentazione della domanda di partecipazione  deve  essere
perfezionata attraverso l'invio della  relativa  scheda  di  sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf)  dal  sistema  telematico,  in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per  coloro
che optano per la compilazione  della  domanda  in  lingua  inglese),
secondo una delle seguenti modalita': 
    a) mediante firma digitale del candidato,  utilizzando  specifico
software in grado di supportare tale modalita';  in  questo  caso  la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi  caricata  per
l'invio elettronico in  formato  «.p7m»  tramite  l'apposita  sezione
della procedura telematica; 
    b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della  domanda
da parte del candidato, cui deve essere  allegata  copia  in  formato
elettronico (.pdf) del proprio documento  di  identita';  entrambi  i
documenti devono essere caricati e inviati tramite l'apposita sezione
della procedura telematica. 
    Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande  siano
state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. 
    6. Le dichiarazioni rese nella  domanda  e  nella  documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445  del  2000.  Il
Ministero si riserva la facolta'  di  verificare  la  correttezza  di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 
    7. Coloro che intendono presentare  la  propria  candidatura  per
piu' di una  fascia  e  di  un  settore  concorsuale  sono  tenuti  a
presentare una  domanda  distintamente  per  ogni  fascia  e  settore
concorsuale. 
    8. Dalla scadenza del termine  di  ciascun  quadrimestre  per  la
presentazione delle domande, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  decorre  il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto  conto  esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4,  lettera  c),
sono calcolati i valori degli indicatori  dell'attivita'  scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso  del
quadrimestre  e  che  sono  resi  noti  ai  candidati  attraverso  la
pubblicazione  sul  sito  docente  (https://loginmiur.cineca.it/)  di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a  collegarsi  al  predetto
sito  docente  con  le   stesse   credenziali   utilizzate   per   la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine  di  prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della  produzione
scientifica. Nessun  avviso  sara'  inviato  dall'Amministrazione  al
candidato. I  suindicati  indicatori  relativi  a  ciascun  candidato
devono essere confrontati con i  valori-soglia  riferiti  al  settore
concorsuale per il quale e' stata  presentata  domanda,  fatto  salvo
quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del presente decreto. 
    9.  Il  candidato   puo'   ritirare   la   propria   domanda   di
partecipazione entro e non oltre i dieci giorni  dalla  pubblicazione
degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della  domanda
puo' essere presentato dal candidato  esclusivamente  con  le  stesse
modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa. 
    10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'articolo 7,  comma
6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016  per  la
presentazione, da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine  sono  inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari.