Art. 2 Riserve Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. B dell'art. 1 e' riservato al candidato che abbia superato le prove d'esame e sia in possesso di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsti dall'art. 4, comma 3, nn. 4 e 3 (livelli QCER C1 e B2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. D dell'art. 1 e' riservato al candidato che abbia superato le prove d'esame e sia in possesso di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsti dall'art. 4, comma 3, nn. 4, 3 e 2 (livelli QCER C1, B2 e B1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Qualora la Banca d'Italia, durante il periodo di vigenza delle graduatorie di cui all'art. 9 dei concorsi di cui alle lett. B e D, dovesse determinare di utilizzare le medesime, un posto per ogni due posizioni delle graduatorie utilizzate verra' riservato a candidati in possesso degli attestati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. I candidati che intendono far valere tali titoli di riserva devono essere in possesso del relativo attestato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e devono farne espressa menzione nella stessa. L'effettivo possesso del titolo di riserva verra' verificato in occasione della prova orale. Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, il posto messo a riserva e non assegnato viene attribuito secondo l'ordine della graduatoria finale.