Art. 2 
 
 
                               Riserve 
 
 
    Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. B dell'art. 1 e'
riservato al candidato che abbia superato le prove d'esame e  sia  in
possesso di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
tedesca previsti dall'art. 4, comma 3, nn. 4 e 3 (livelli QCER  C1  e
B2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.
752. 
    Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. D dell'art. 1 e'
riservato al candidato che abbia superato le prove d'esame e  sia  in
possesso di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
tedesca previsti dall'art. 4, comma 3, nn. 4, 3 e 2 (livelli QCER C1,
B2 e B1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752. 
    Qualora la Banca d'Italia, durante il periodo  di  vigenza  delle
graduatorie di cui all'art. 9 dei concorsi di cui alle lett. B  e  D,
dovesse determinare di utilizzare le medesime, un posto per ogni  due
posizioni delle graduatorie utilizzate verra' riservato  a  candidati
in possesso degli attestati di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo. 
    I candidati che intendono  far  valere  tali  titoli  di  riserva
devono essere in possesso del relativo attestato  entro  la  data  di
scadenza per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e
devono farne espressa menzione nella stessa. 
    L'effettivo possesso del titolo di riserva verra'  verificato  in
occasione della prova orale. 
    Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo,  il  posto
messo a riserva e non assegnato  viene  attribuito  secondo  l'ordine
della graduatoria finale.