Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) sono nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002, estremi compresi; b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al 3° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2016-2017. Se hanno conseguito la predetta idoneita' in un precedente anno scolastico, saranno comunque ammessi al 3° anno del liceo classico o scientifico; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali allievi delle scuole militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.