Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi  i  candidati  geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  geometra
conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del  diploma  afferente
al  settore  «Tecnologico»,  indirizzo   «Costruzioni,   ambiente   e
territorio» di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di  presentazione
della domanda: 
      A) abbiano completato il tirocinio professionale  della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita'  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12  ottobre
2015. La durata e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui
alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per  coloro  i  quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il  tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui  al
presente comma; 
      B) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il  periodo  di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto  o  un  ingegnere
civile, iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7  marzo  1985,
n. 75; 
      C) abbiano completato, entro il  15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2
della legge 7 marzo 1985, n. 75; 
      D) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008  citato
nelle premesse, comprensivi di tirocini  non  inferiori  a  sei  mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo.  I
Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      E) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli  istituti  tecnici
superiori di cui al Capo II del suddetto decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi  di  tirocini  di
sei mesi coerenti con  le  attivita'  libero  professionali  previste
dall'Albo. I Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   Esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in  coerenza
con le corrispondenti sezioni: 
      A) diploma universitario triennale  di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C)  lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella  E  allegata  alla  presente
ordinanza,  nonche'  i  relativi  diplomi  di   laurea,   di   durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno  entro  e  non  oltre  il  30  settembre  2017,  devono
dichiarare  nell'istanza  medesima  che  produrranno  l'attestato  di
compimento della pratica  professionale  entro  e  non  oltre  il  10
ottobre 2017.