Art. 2 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia qualora i limiti percentuali previsti per ogni categoria di destinatari in rapporto ai posti a concorso consenta l'assorbimento di almeno una unita'. 2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli di cui per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 13.