Art. 2 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice  dell'ordinamento  militare,  qualora  i
limiti percentuali previsti per  ogni  categoria  di  destinatari  in
rapporto ai posti a concorso consenta l'assorbimento  di  almeno  una
unita'. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di  cui  per  poter  essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 13.