Art. 2 
 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
 
    1.  Possono  partecipare  alla   procedura   di   selezione   per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che  sono
in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) essere di condotta incensurabile; 
      d) idoneita' fisica e psichica; 
      e) eta' non inferiore a  ventisette  anni  e  non  superiore  a
sessanta, con riferimento alla data  della  delibera  di  nomina  del
Consiglio superiore della magistratura; 
      f) laurea in  giurisprudenza  conseguita  a  seguito  di  corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni; 
    2. Non puo' essere conferito l'incarico di  giudice  onorario  di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che: 
      a) hanno riportato condanne per delitti non colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
      b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali; 
      c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori  alla  sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; 
      d) sono stati collocati in quiescenza; 
      e)  hanno  svolto  per  piu'  di  quattro   anni,   anche   non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; 
      f)  non  sono  stati  confermati  nell'incarico  di  magistrato
onorario  o  e'  stata  disposta  nei  loro   confronti   la   revoca
dell'incarico; 
      g) non hanno una condotta incensurabile  di  cui  all'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
    3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
tirocinio, salvo quanto previsto al comma 1,  lettera  e),  e  devono
permanere al momento della nomina.