Art. 2 Requisiti per la nomina 1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) essere di condotta incensurabile; d) idoneita' fisica e psichica; e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data della delibera di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura; f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. 2. Non puo' essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che: a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali; c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; d) sono stati collocati in quiescenza; e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico; g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e), e devono permanere al momento della nomina.