Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 2) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno. Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato: a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale; e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia; f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario; 3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: Finanza (classe n. 19/S), Giurisprudenza (classe n. 22/S), Relazioni internazionali (classe n. 60/S), Scienze dell'economia (classe n. 64/S), Scienze della politica (classe n. 70/S), Scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S), Scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), Studi europei (classe n. 99/S), nonche' la laurea Magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze internazionali e diplomatiche, Economia e commercio, di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per comodita' di consultazione, e' allegato al bando l'elenco dei titoli di studio accademici che consentono la partecipazione al concorso in virtu' dei principali provvedimenti di equiparazione ed equipollenza (allegato 1). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Ai sensi di quanto previsto dal Dipartimento della funzione pubblica, tale procedura va attivata a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando di concorso ed entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1, del presente bando). Il provvedimento di equivalenza va acquisito anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio. A tal fine l'Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso; 5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente bando). 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'art. 9, comma 2 del presente bando. 4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.