Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1: a) siano cittadini italiani; b) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio: - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e diploma di specializzazione (DS) in patologia clinica o in microbiologia o in biochimica; - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al decreto Ministeriale del 9 settembre 1957; - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): laurea di primo livello della classe di laurea L8 «Ingegneria dell'informazione» conseguita con il: corso di laurea in ingegneria informatica; corso di laurea in ingegneria informatica e dell'automazione; corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica; corso di laurea in ingegneria informatica e automatica; corso di laurea in ingegneria informatica e delle telecomunicazioni; corso di laurea in ingegneria delle reti e dei sistemi informatici; corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni; corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni; corso di laurea in ingegneria telematica; corso di laurea in ingegneria elettronica e informatica; corso di laurea in ingegneria dei sistemi informatici; corso di laurea in ingegneria di internet; corso di laurea in ingegneria delle comunicazioni; corso di laurea in ingegneria delle tecnologie di internet; corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali; corso di laurea in ingegneria e scienze informatiche; corso di laurea in ingegneria cibernetica; corso di laurea in ingegneria dell'informatica per l'aerospazio; corso di laurea in ingegneria dei sistemi elettronici per lo sviluppo sostenibile; corso di laurea in ingegneria elettronica e tecnologie dell'informazione; corso di laurea in ingegneria dell'informazione; corso di laurea in ingegneria dell'informazione e delle comunicazioni; corso di laurea in scienze e ingegneria dell'informazione; - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): laurea di primo livello della classe di laurea L8 «Ingegneria dell'informazione» conseguita con il: corso di laurea in ingegneria elettronica; corso di laurea in ingegneria elettronica e applicazioni infotelematiche; corso di laurea in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni; corso di laurea in ingegneria elettronica e informatica; corso di laurea in ingegneria elettronica e per l'automazione e le telecomunicazioni; corso di laurea in ingegneria elettrica ed elettronica; corso di laurea in ingegneria automatica e dei sistemi di automazione; corso di laurea in ingegneria meccatronica; corso di laurea in ingegneria dell'automazione; corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni; corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica; corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'equiparazione dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile); g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; i) abbiano tenuto condotta incensurabile; j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b) tutti i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.