Art. 2 
 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
 
    1. In materia di riserva di posti e di titoli  di  preferenza  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  5  del  decreto   del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    2. In particolare, si applicano le riserve  di  cui  all'art.  7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli
articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 possono avvalersi della riserva  dei  posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    5.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    6. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.