Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      c)   laurea   (L)   o   laurea   magistrale   (LM)    nell'area
umanistico-sociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (allegato 1); laurea (L)
o  laurea  specialistica  (LS)  conseguite  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ad esse equiparate  sulla  base
degli allegati 2 e 3; diploma di laurea (DL) di cui agli  ordinamenti
previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito all'allegato 3;
titoli stranieri equiparati o equipollenti. 
    In  tutti  i  casi  in  cui  sia  intervenuto   un   decreto   di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I  titoli  sopra
citati si intendono conseguiti presso universita'  o  altri  istituti
equiparati della  Repubblica.  I  candidati  in  possesso  di  titolo
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione  europea  sono  ammessi
alle prove  concorsuali,  purche'  il  titolo  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35. Il candidato e' ammesso con riserva alle  prove  di  concorso  in
attesa dell'emanazione di tale  provvedimento.  La  dichiarazione  di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it - La procedura di equivalenza puo' essere
attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva ove superata  e
l'effettiva attivazione  deve  comunque  essere  comunicata,  a  pena
d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale  di  funzionario  amministrativo,  contabile  e
consolare, sia  presso  l'Amministrazione  centrale  che  nelle  sedi
estere,  ivi  comprese  quelle  con   caratteristiche   di   disagio.
L'Amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 
      e) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati  decaduti  da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge
o dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al  personale
dei vari comparti. 
    2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando,
nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.