Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1. Nell'ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art.  1,
ai candidati appartenenti alle sottoelencate  categorie,  purche'  in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A) venti posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1, legge 20 dicembre 1966, n. 1116  e  l'art.  9,
decreto-legge 1° gennaio 2010, n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      B) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali,  che  abbiano  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      C) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  a  coloro  che  siano  in
possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4,  terzo
comma, n. 4) del decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni; 
      D) quattro posti, ai sensi dell'art.  8  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito  il  diploma  di  maturita'  presso  il
Centro studi di Fermo. 
    2. I posti oggetto delle riserve elencate nel  comma  precedente,
qualora non  fossero  coperti  per  mancanza  di  vincitori,  saranno
assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito  agli
altri candidati idonei non vincitori.