Art. 2 Organizzazione e contingente dei posti 1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i posti - nell'ambito del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo - che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento. 2. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. 3. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del MIUR e del MAECI.