Art. 2 1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto; b) non siano gia' in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3. 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.