Art. 2 
 
    Dalla data di pubblicazione  della  presente  disposizione  nella
Gazzetta Ufficiale  decorre  il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione, da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento  della  commissione,  non  sono  ammesse  istanze   di
ricusazione dei commissari. 
 
      Roma, 28 febbraio 2019 
 
                                                 Il direttore: Barile