Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)
possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se militari (VFP1/VFP4) in  servizio,  non  abbiano  presentato
nell'anno 2019 domanda di partecipazione ad  altri  concorsi  indetti
per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad  ordinamento
civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo1, comma 1,  lettera
b) possono partecipare i cittadini italiani che: 
    alla data di scadenza del  termine  utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3   abbiano   compiuto    il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi
commi 5 e 6. 
    3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c)
possono partecipare i cittadini italiani in  possesso  dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia'  prestato
servizio  militare  per  una  durata   non   inferiore   alla   ferma
obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   ai
successivi commi 5 e 6. 
    4. Per le riserve dei posti di cui ai commi  1,  2  e  3  possono
partecipare coloro che: 
      a. godano dei diritti civili e politici; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in  servizio  e
in congedo; 
      d.  se  non  VFP1/VFP4  in  servizio  e  in  congedo,   abbiano
conseguito o, siano in grado  di  conseguire,  al  termine  dell'anno
scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di  durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della  legge  11  dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato  che
ha conseguito il titolo  di  studio  all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); 
      e. abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      f. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      g.  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale da accertare successivamente con  le  modalita'  di  cui
agli articoli 10 e 11; 
      h.  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      i. non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere esibita all'atto  della  presentazione  alle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 9; 
      j. non trovarsi in  situazioni  comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione  della  domanda  indicato  nell'art.  3  e
mantenuti, fatta eccezione  per  l'eta',  fino  all'immissione  nella
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 
    6. Il direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con  provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.