Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, indicato nell'art. 3, comma 1: a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d'eta' e' elevato a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale; c) godano dei diritti civili e politici; d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; f) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; h) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere consegnata all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale; i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato nell'art. 3, comma 1, nella disciplina/specialita' per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2018 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda; j) essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, «atleta di interesse nazionale». 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati: a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 6 e 7; b) al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'effettivo incorporamento quale atleta del Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri. 4. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, per difetto dei requisiti prescritti.