Art. 2 
 
 
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: 
      A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora  gia'  iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27; 
      B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di  almeno  cinque
anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente  il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
    2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27,  erano  iscritti  all'albo  degli  avvocati  da
almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica  di
un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso  lo  studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio  dinanzi  la
Corte di cassazione. 
    3. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame. 
    4. Il direttore generale della giustizia  civile  delibera  sulle
domande  di  ammissione  e  forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi.
L'elenco  e'  depositato  almeno   quindici   giorni   liberi   prima
dell'inizio  delle  prove  negli  uffici   della   segreteria   della
commissione esaminatrice. 
    5. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
dall'esame sono tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  del  12
luglio 2019. 
    6. La pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.