Art. 2 
 
 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati   ordinari   in
servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che  non  abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva  l'elevazione  del
predetto limite ai sensi del decreto 6 marzo 2000, n. 102. Il  limite
massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni.