Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: A. quattro posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l'art. 1 legge n. 1116/1966 e l'art. 9 decreto-legge n. 1/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/2010; B. un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo n. 66/2010, agli ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale; C. un posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 2. I posti indicati nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.