Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei  posti,  di  cui  al  precedente  art.  1,  ai
candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie,  purche'  in
possesso  dei   requisiti   previsti   dal   presente   bando,   sono
rispettivamente riservati: 
      A. quattro posti al coniuge e ai figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 legge n. 1116/1966 e l'art. 9 decreto-legge  n.
1/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/2010; 
      B. un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo n.
66/2010, agli ufficiali, che  abbiano  terminato  senza  demerito  la
ferma biennale; 
      C.  un  posto,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto-legge  n.
387/1987, convertito  in  legge  n.  472/1987,  a  coloro  che  hanno
conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 
    2. I posti indicati nel comma  precedente,  qualora  non  fossero
coperti  per  mancanza  di  vincitori,  saranno  assegnati   seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.