Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Dei 10 (dieci) posti per il Corpo  di  Stato  Maggiore  e  del
Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei 10 (dieci) posti per il Corpo del Genio della  Marina,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3), 1  (uno)  e'
riservato  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  Militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    3.  Dei  30  (trenta)  posti  per  il  Corpo  Sanitario  Militare
Marittimo - medici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4),
3 (tre) sono riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il
diploma di maturita' presso le Scuole Militari  ovvero  ai  figli  di
militari deceduti in servizio, che  abbiano  riportato  il  punteggio
piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 
    4. Dei 40 (quaranta) posti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), 4  (quattro)
sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  Militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    5. Dei 20 (venti) posti per il Corpo di Stato  Maggiore,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), 2 (due) sono riservati al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    6. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di  Porto
di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero  3),  3  (tre)  sono
riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  Militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    7. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettive graduatorie di merito.