Art. 2 Riserve di posti 1. Dei 10 (dieci) posti per il Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Dei 10 (dieci) posti per il Corpo del Genio della Marina, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3), 1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 3. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), 3 (tre) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 4. Dei 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 5. Dei 20 (venti) posti per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), 2 (due) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 6. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), 3 (tre) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 7. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettive graduatorie di merito.