Art. 2 
 
 
    1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione forense, sessione 2019, si articola in tre prove  scritte
ed in una prova orale. 
    2. Le  prove  scritte  vengono  svolte  sui  temi  formulati  dal
Ministero della giustizia e hanno ad oggetto: 
      a) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
      b) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
      c) la redazione di un atto giudiziario che  postuli  conoscenze
di diritto sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su  un  quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il
diritto penale ed il diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3. Le prove orali consistono: 
      a) nella discussione, dopo una  sintetica  illustrazione  delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie,  di  cui
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato  tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto dell'Unione europea; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.