Art. 2 
 
    Dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  decorre  il
termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236 per la presentazione al  rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso  tale  termine  e,  comunque,   dopo   l'insediamento   della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.