Art. 2 
 
                 Requisiti generali per l'ammissione 
 
    Per l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di  esclusione,
il possesso dei seguenti requisiti generali: 
      1)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione  europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  dello   Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; 
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      3) godimento dei diritti politici: non  possono  accedere  agli
impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      4) non aver riportato  condanne  penali  incompatibili  con  lo
status  di  pubblico  dipendente  che   comporterebbero,   da   parte
dell'amministrazione che ha indetto il  bando,  l'applicazione  della
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso; 
      5) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione  sottoporra'
a visita medica di controllo i vincitori di concorso,  in  base  alla
normativa vigente; 
      6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,  per
i soli candidati nati entro l'anno 1985; 
      7) non essere stato: destituito, dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai  sensi  dell'art.
127,  1°  comma,  lettera  d)  del  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  o
licenziato  per  giusta  causa  o  giustificato   motivo   soggettivo
dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 
    Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
      godere dei diritti civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o provenienza; 
      essere in possesso, fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,  cosi'
come integrato dall'art. 7, comma 1, della  legge  n.  97/2013,  sono
ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro
ma che siano titolari del diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di
soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi  terzi  che  siano
titolari del permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di  protezione  sussidiaria.  In  riferimento  a  tale  ultima
tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in
materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i  seguenti  ulteriori
requisiti: 
      godere dei diritti civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o provenienza; 
      essere in possesso, fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti generali sopra  prescritti  devono  essere  posseduti
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'Amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto di uno o piu' dei requisiti generali di cui
al presente articolo. L'esclusione ed il  motivo  della  stessa  sono
comunicati ai candidati esclusivamente mediante  pubblicazione  nella
sezione informatica dell'albo ufficiale di Ateneo  nonche'  sul  sito
web di Ateneo. 
    L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.