Art. 2 Requisiti per l'avviamento a selezione 1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale nonche' alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) eta' non inferiore ai diciotto anni; c) possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore); d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale); e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) godimento dei diritti civili e politici; g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; j) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), i) ed j) si applicano solo in quanto compatibili. 3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.