Art. 2 
 
               Requisiti per l'avviamento a selezione 
 
    1. Per partecipare alla presente  procedura  di  avviamento,  gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla  data  di  pubblicazione  del  presente
avviso in Gazzetta Ufficiale  nonche'  alla  data  di  assunzione  in
servizio, i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno  stato  membro  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria  di
primo grado (scuola media inferiore); 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni  a  cui  la
procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con  disabilita'
come idoneita' allo svolgimento delle  mansioni  di  cui  al  vigente
ordinamento professionale); 
      e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera  d)  del  testo
unico, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti  disposizioni  di
legge e dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale dei vari comparti; 
      i) Non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) Per gli  iscritti  di  sesso  maschile,  nati  entro  il  31
dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
secondo la vigente normativa italiana. 
    2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o  cittadini
di uno stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), i)
ed j) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da  accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.