Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, comma 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati: 
      A) tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
4), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752 e successive modificazioni; 
      B) venti posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e  l'art.
9  del  decreto-legge  1  gennaio  2010,   n.   1,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      C) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66,  agli  Ufficiali  che  hanno  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      D) due  posti,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito  il  diploma  di  maturita'  presso  il
Centro studi di Fermo. 
    2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1  e
nell'art. 1, comma 2, del presente bando,  non  fossero  coperti  per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.