Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, comma 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati: A) tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; B) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; C) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale; D) due posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.