Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado con un voto non inferiore a 8/10 oppure - se rilasciato secondo l'ordinamento previgente - di scuola media con giudizio non inferiore a buono, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente al suddetto diploma, con provvedimento dell'autorita' italiana competente; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza, fara' fede la data di presentazione della richiesta all'autorita' competente. Si prescinde dalla votazione richiesta, ma non dal conseguimento dei predetti diplomi, per i candidati che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ivi compreso quello conseguito all'estero e dichiarato equipollente dall'autorita' italiana competente); d) abbiano un'eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno; e) siano in possesso dell'idoneita' fisica relativa alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare indicate all'art. 27 del Testo Unico. 2. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti del Senato della Repubblica non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera d). 3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3. 4. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.