Art. 2 1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora gia' iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27; B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione. 3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame. 4. Il direttore generale della giustizia civile delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. 5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 giugno 2020. 6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.