Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare, per una sola  specialita',  i
cittadini  italiani  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        1) quarantacinquesimo anno di eta', se militari dell'Arma dei
carabinieri, con  almeno  cinque  anni  di  servizio  e  che  abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale  non  inferiore  a
«eccellente»; 
        2) trentaquattresimo anno di  eta',  se  ufficiali  in  ferma
prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se  ufficiali
inferiori  delle  forze  di  completamento.  Non  rientrano  in  tale
categoria gli ufficiali di complemento che sono stati  richiamati,  a
mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
        3) trentaduesimo anno  di  eta',  se  non  appartenenti  alle
precedenti categorie. 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso di uno dei titoli di  studio  appartenenti
alle classi di laurea magistrale appresso indicate: 
        1)  per  la  specialita'  sanita'  -  medicina:  medicina   e
chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio  della  professione
di medico chirurgo; 
        2) per la specialita' veterinaria: medicina  veterinaria  (LM
42), con  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  medico
veterinario; 
        3) per la specialita' psicologia:  psicologia  (LM  51),  con
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo/a; 
        4) per la specialita' investigazioni scientifiche - fisica: 
          fisica (LM 17); 
          ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20); 
          ingegneria biomedica (LM 21); 
          ingegneria chimica (LM 22); 
          ingegneria civile (LM 23); 
          ingegneria di sistemi edilizi (LM 24); 
          ingegneria dell'automazione (LM 25); 
          ingegneria della sicurezza (LM 26); 
          ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 
          ingegneria elettrica (LM 28); 
          ingegneria elettronica (LM 29); 
          ingegneria energetica e nucleare (LM 30); 
          ingegneria gestionale (LM 31); 
          ingegneria informatica (LM 32); 
          ingegneria meccanica (LM 33); 
          ingegneria navale (LM 34); 
          ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35); 
          scienze e ingegneria dei materiali (LM 53); 
        5) per la specialita' investigazioni scientifiche - biologia: 
          biologia (LM 6); 
          biotecnologie agraria (LM 7); 
          biotecnologie industriali (LM 8); 
          biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9); 
        6) per la specialita' telematica - informatica: 
          informatica (LM 18); 
          ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 
          ingegneria informatica (LM 32); 
          sicurezza informatica (LM 66); 
        7) specialita' telematica - telecomunicazioni: 
          ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 
          ingegneria elettronica (LM 29); 
          ingegneria informatica (LM 32); 
          sicurezza informatica (LM 66); 
        8) specialita' genio: 
          architettura (LM 04); 
          ingegneria civile (LM 23); 
          ingegneria elettronica (LM 29); 
          ingegneria meccanica (LM 33); 
        9) specialita' amministrazione: 
          giurisprudenza (LMG 01); 
          scienze politiche (LM 87 e LM 52); 
          scienze dell'amministrazione (LM 63); 
          economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77); 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Per  i  titoli  di  laurea  conseguiti  all'estero,  invece,   e'
richiesta la dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri  Il
candidato  non  sia  ancora  in   possesso   del   provvedimento   di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  per
motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita   militare,   a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale  di  condanna,  ne'  si
trovino in situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione  ovvero  la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; 
      g) non essere in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h) non avere in atto un  procedimento  disciplinare  avviato  a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g)  che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione  perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo  ha  commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del  codice  di  procedura  penale
(solo se militari in servizio permanente); 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) non siano stati dichiarati inidonei  all'avanzamento  ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio  (solo
se militari in servizio permanente); 
      k) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero in caso di rapporto  informativo  un  giudizio
equivalente; 
      n) se concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8  luglio  1998,  n.
230,  a  meno   che   abbiano   presentato   apposita   dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso,  la  dichiarazione  potra'  essere  esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso; 
      o) non abbiano  riportato,  nel  precedente  biennio,  sanzioni
disciplinari registrate a matricola. 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso: 
      a)  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare  incondizionato  quali  ufficiali  in  servizio   permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di  cui  ai
successivi articoli 11 e 12; 
      b)  dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  Magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.  L'accertamento  di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma  dei  carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3,  comma  1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di  cui  alla  lettera  a),  e
quelli di cui al precedente comma 2,  devono  essere  mantenuti  sino
alla data di nomina a ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri.