Art. 2.
   1.  La  reiterazione  della  procedura concorsuale e' riservata ai
candidati  del  concorso  bandito  con  i  DD.MM.  28 luglio 1990 e 9
ottobre 1990, compresi i vincitori.
   2.  La  data  e  la  sede  dello  svolgimento  delle prove, il cui
espletamento   avverra'  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  382/80,  saranno
comunicati con successiva nota del Ministero.
   3.  La  Commissione  giudicatrice e' tenuta a predeterminare nuovi
criteri  di  secondo quanto disposto dalla decisione del Consiglio di
Stato n. 315/2006.