Art. 2. 1. La reiterazione della procedura concorsuale e' riservata ai candidati del concorso bandito con i DD.MM. 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, compresi i vincitori. 2. La data e la sede dello svolgimento delle prove, il cui espletamento avverra' ai sensi del D.P.R. n. 382/80, saranno comunicati con successiva nota del Ministero. 3. La Commissione giudicatrice e' tenuta a predeterminare nuovi criteri di secondo quanto disposto dalla decisione del Consiglio di Stato n. 315/2006.