Art. 2 
 
 
    Ai sensi del comma 16, dell'art. 4, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto  rettorale  di  nomina  delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9  del  decreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n.   246,   per   la
presentazione al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.