Art. 20. Prove orali Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera d) e consisteranno in: a) un esame di storia (durata massima 15'); b) un esame di geografia (durata massima 15'); c) un esame di matematica (durata massima 15'), nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami. La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potra', pero', nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni candidato un punto di merito da zero a venti ventesimi. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia. Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.