Art. 20 Nomina a maresciallo 1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati Marescialli. 2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara' sospesa per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.