Art. 20 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   Ufficiali   e
Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto  al  trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 1° liceo classico  e  nel  3°  liceo  scientifico,  agli
Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al  termine  dei  ripianamenti,  purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore a 8/10; 
      b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi  che  al
termine degli  scrutini  dell'anno  scolastico  precedente  risultano
classificati,  nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito   (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei  promossi  al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva  non
inferiore a 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'Allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insufficiente rendimento. Per ottenere il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 6 e 7, secondo lo schema riportato  nell'Allegato  I
che  costituisce  parte  integrante  del   presente   decreto.   Ogni
variazione delle condizioni  legittimanti  dovra'  essere  comunicata
immediatamente all'Amministrazione Militare. 
    5. Se  le  condizioni  legittimanti  matureranno  successivamente
all'ammissione  dell'Allievo  alla  Scuola,   la   domanda   per   la
concessione del  predetto  beneficio  dovra'  essere  presentata  nei
successivi tre mesi. In tal caso il  beneficio  sara'  accordato  con
effetto retroattivo. 
    6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo e  dei
seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia  dell'Allievo,  dei
motivi per i quali viene chiesto  il  beneficio  di  dispensa  e  dei
seguenti documenti: 
      a) per i figli di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore; 
      b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie  civili  dello
Stato: decreto di pensione del genitore. 
    8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi  documenti  a  sostegno  dell'istanza  di  esenzione.
L'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo   al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del  presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari.