Art. 20 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
b), predispongono  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per  il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui  all'articolo  1,  comma  8,  a  esclusione  delle
lettere f) e g). 
    I  candidati,  concorrenti  per  i   posti   riservati   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),  non  beneficiano  di  tale
riserva laddove risultino, rispettivamente, privi  dell'attestato  di
cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore, ovvero  non  appartenenti  a
una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  In  tali  casi,  gli
stessi sono iscritti  nella  graduatoria  finale  di  merito  per  il
contingente ordinario, nell'ordine del punteggio conseguito. 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata: 
      a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di  esame  di
cui all'articolo 18, per ogni lingua estera conosciuta: 
    1) 0,25 ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
    2) 1 ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
    3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi; 
      b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di  prova  di
cui all'articolo 18: 
    1) 0,25 ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
    2) 1 ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
    3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi; 
      c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili  e  di
servizio posseduti dall'aspirante: 
    1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor  militare  o  al
valor civile; 
    2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor  militare  o
al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 
    3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor  militare  o
al valor civile, per  ogni  croce  di  guerra  al  valor  militare  o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio; 
    4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno  superiore  a
sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza; 
    5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati
idonei ma non  vincitori  in  precedenti  procedure  concorsuali  per
l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
    6) 2 ventesimi, per gli ufficiali e i  sottufficiali  provenienti
dalle altre  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  e  per  i
sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza; 
    7)  1   ventesimo,   al   concorrente   appartenente   al   ruolo
«sovrintendenti»; 
    8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi  i  gradi  di  appuntato
scelto o appuntato; 
    9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i  gradi  di  finanziere
scelto  o  finanziere  nonche'  per  i  militari  in  ferma  di  leva
prolungata  biennale  o  triennale  provenienti  dalle  Forze  armate
(esclusa l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti,  magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,  radiomontatori,  operatori  meccanografici,   piloti   di
elicottero,  nocchieri,  meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio,  che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 
    10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al  massimo
di 4 ventesimi. Nel computo del  servizio  prestato,  e'  considerato
anche il tempo trascorso per infermita'  riconosciuta  dipendente  da
causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di  convalescenza  o
in aspettativa; 
    d)  2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero   laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»); 
    e) 0,25 ventesimi,  per  i  candidati  del  contingente  di  mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria; 
    f) 1 ventesimo, per  i  candidati  del  contingente  di  mare  in
possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di motorista  navale  e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'articolo 1, comma 3, ed e' maggiorata dai  punteggi
di cui al presente articolo. 
    7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 4. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante  dalla  documentazione  personale,
sara' acquisita d'ufficio. 
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di
posti di cui all'articolo 1, comma 2. 
    10. Tali graduatorie sono rese note con avviso sul sito  internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10.