Art. 20 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto  dal  presente  decreto,  valgono,  in
quanto applicabili, le disposizioni sullo  svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in  premessa
e nel vigente  C.C.N.L.  del  personale  con  qualifica  dirigenziale
scolastica. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso  giurisdizionale  al  TAR
Lazio). 
      Roma, 23 novembre 2017 
 
                                       Il direttore generale: Novelli