Art. 20 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  16,  i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.