Art. 20 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
    Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e
degli accertamenti previsti dall'art. 7 del  presente  bando  sono  a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti,
se militari in servizio, potranno fruire della licenza  straordinaria
per esami, compatibilmente con le esigenze di  servizio,  sino  a  un
massimo di trenta giorni,  nei  quali  dovranno  essere  computati  i
giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7  del
presente bando, nonche' quelli necessari per il raggiungimento  della
sede ove si svolgeranno dette prove e per  il  rientro  in  sede.  In
particolare detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza  ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure  frazionata
in due periodi, di cui uno, non superiore  a  dieci  giorni,  per  le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene le  prove  d'esame  per
motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria  sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.