Art. 20 
 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orali  la  commissione
elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove  scritte,  il
voto conseguito nella prova  orale  e  il  punteggio  ottenuto  nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione  dei  vincitori
terranno conto delle riserve  dei  posti  previste  dall'art.  2  del
presente bando, nonche'  dei  titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del  Capo
della Polizia - Direttore generale della  pubblica  sicurezza,  sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti.