Art. 20 
 
       Prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 19, e' sottoposto alla prova facoltativa: 
      a. della lingua estera prescelta; 
      b. di informatica, 
con le modalita' indicate in allegato 7. 
    2.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3 dello stesso articolo. 
    3. Le sottocommissioni, per la prova facoltativa di: 
      a) lingua straniera assegnano un  voto  espresso  in  ventesimi
pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a
quella orale; 
      b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi. 
    Al  concorrente,  per  ciascuna  prova  facoltativa  nella  quale
consegue  un  voto  compreso  tra  dieci  e  venti  ventesimi,   sono
attribuite, ai fini  della  redazione  della  graduatoria  finale  di
merito, le seguenti maggiorazioni: 
 
          =================================================
          |     Punteggio     |       Maggiorazioni       |
          +===================+===========================+
          | Da 10,00 a 11,00  |           0,10            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 11,01 a 13,00  |           0,30            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 13,01 a 15,00  |           0,60            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 15,01 a 17,00  |           1,00            |
          +-------------------+---------------------------+
          | Da 17,01 a 20,00  |           1,50            |
          +-------------------+---------------------------+
 
    4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo': 
      a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo  in  una  lingua
straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo; 
      b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda  di
partecipazione,  la  prova  facoltativa  di  informatica  in   lingua
tedesca. A tal proposito, la preposta sottocommissione  e'  integrata
ai sensi dell'art. 7, comma 4; 
      c)  essere  comunque  assistito,  sul   posto,   da   personale
qualificato  conoscitore  della  lingua  tedesca,  per   ottenere   i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.