Art. 20 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto
legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno  effettuati  secondo  le
modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000.