Art. 20 
 
 
Formazione dei VFP 1 nei settori d'impiego  delle  forze  speciali  e
         Componenti specialistiche e prospettive di carriera 
 
 
    1. I vincitori per i settori d'impiego  delle  forze  speciali  e
componenti specialistiche sono convocati per la frequenza  del  corso
di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne  per
il settore d'impiego «CEMM anfibi» i quali verranno convocati con  il
2° e 4° incorporamento del 1° Blocco). 
    Al termine di detto corso, della durata di circa 8  settimane,  i
VFP 1 idonei sono avviati presso le  Scuole  dei  rispettivi  settori
d'impiego  per  la  frequenza  dei  seguenti   corsi   specialistici,
propedeutici  all'acquisizione   della   categoria/specialita',   che
avverra' solo in seguito  all'ammissione  alla  eventuale  successiva
ferma prefissata quadriennale: 
      - corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di  circa
sette mesi; 
      - corso propedeutico  palombaro  -  fase  1,  della  durata  di
circa sette mesi; 
      - corso di abilitazione anfibia, della durata di circa  tredici
settimane; 
      - corso propedeutico componente  aeromobili,  della  durata  di
circa sei mesi; 
      - corso di abilitazione sommergibilista, della durata di  circa
sei mesi. 
    2. Al termine del corso specialistico, i VFP  1  acquisiranno,  a
seconda    del    settore     d'impiego,     uno     dei     seguenti
attestati/abilitazioni: 
      - attestato di frequenza del  corso  propedeutico  incursore  -
fase 1; 
      - attestato di frequenza del  corso  propedeutico  palombaro  -
fase 1; 
      - abilitazione anfibia; 
      - attestato di  frequenza  del  corso  propedeutico  componente
aeromobili; 
      - abilitazione sommergibilista. 
    3.   Detti   attestati/abilitazioni,   una   volta    conseguiti,
costituiranno requisito di partecipazione al successivo concorso  per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP
4)  per  il  settore  d'impiego  di   appartenenza.   Inoltre,   tali
attestati/abilitazioni   costituiranno   titolo   di    merito    per
l'ammissione alla rafferma di un anno  quale  VFP  1,  ai  sensi  del
decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM. 
    4. Ultimato il  citato  corso  specialistico,  nelle  more  della
partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP  4,
i VFP 1 idonei continueranno a essere impiegati presso  i  rispettivi
Reparti operativi o le Scuole di settore al fine  di  non  disperdere
l'addestramento  acquisito.  Essi  potranno  presentare  domanda   di
rafferma entro il settimo mese dall'incorporazione, al fine di  poter
continuare l'addestramento intrapreso e proseguire nel previsto  iter
d'impiego.