Art. 21. Prova orale facoltativa di una lingua estera Il candidato che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali di cui al precedente art. 20, sara' sottoposto all'esame di lingua estera prescelta. Il candidato puo' scegliere una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco. Il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo potra' richiedere di sostenere detta prova nella lingua inglese, francese o spagnola. Il candidato dovra' dar prova di parlare correntemente e scrivere correttamente la lingua prescelta. Durata massima dell'esame: 15 minuti. Il giudizio sulla prova orale di lingua estera e' espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, primo comma, lettera d) integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato conoscitore della lingua stessa. La sottocommissione assegnera' per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il candidato che riportera' un punto compreso tra i dodici e i venti ventesimi conseguira' nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui al terzo comma del successivo art. 22.