Art. 21.
                             Graduatoria
   1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d),
predispongono   distinte   graduatorie   finali   di  merito  per  il
contingente  ordinario e per i posti riservati di cui all'articolo 1,
comma 2.
   2.  Sono  iscritti  nelle  anzidette  graduatorie  i candidati che
abbiano   conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali  di  cui  all'articolo  1,  comma  4, ad esclusione delle
lettere f) e g).
   3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale
di cui agli articoli 12 e 18, cosi' maggiorata:
    a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui
all'articolo 19, per ogni lingua estera conosciuta:
     1)  0,25  ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10 e i 12
ventesimi;
     2)  1  ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01 e i 15
ventesimi
     3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
    b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di cui
all'articolo 19:
     1)  0,25  ventesimi,  per  un  voto  compreso  tra  i  10 e i 12
ventesimi;
     2)  1  ventesimo,  per  un  voto  compreso  tra  i  12,01 e i 15
ventesimi;
     3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
    c)  precedenti  di  carriera  e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
     1)  3  ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o al
valor civile;
     2)  2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare o
al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
     3)  1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare o
al  valor  civile,  per  ogni  croce  di  guerra  al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
     4)  0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza;
     5)  1  ventesimo,  per  gli  appartenenti  al  Corpo  che  siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per  l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
     6)   1   ventesimo,   al   concorrente   appartenente  al  ruolo
«sovrintendenti»
     7)  0,75  ventesimi,  ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
     8) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti
dalle  altre  Forze  armate  in  servizio  o  in  congedo,  e  per  i
sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
     9)  0,50  ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto  o  finanziere  nonche'  per  i  militari  in  ferma  di  leva
prolungata  biennale  o  triennale  provenienti  dalle  Forze  armate
(esclusa  l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,   radiomontatori,   operatori  meccanografici,  piloti  di
elicottero,   nocchieri,   meccanici   e  motoristi  navali,  tecnici
elettronici,  incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
     10)  1  ventesimo,  per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei  mesi  di  effettivo  servizio  nella Guardia di finanza, fino al
massimo  di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato, e'
considerato  anche  il  tempo  trascorso  per infermita' riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
    d)   2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero  laurea
specialistica,  o  titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»).
   4.  A  parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani  di  guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati al valor
militare,  nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina,  al  valor  aeronautico  o  al  valor  civile, ai militari in
servizio  nel  Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
   5.  In  caso  di  ulteriore  parita', si osservano le norme di cui
all'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487, e quelle di cui all'articolo 2 comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
   6.  I  titoli  di cui al presente articolo sono ritenuti validi se
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della  domanda  e  se la certificazione che ne attesta il possesso e'
stata inviata nei termini previsti dall'articolo 6, comma 4.
   7.  Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione,  qualora  risultante  dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
   8.  Con  determinazione  del  Comandante generale della Guardia di
finanza  o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i  candidati  che,  nell'ordine  delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.