Art. 21. Graduatoria 1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 4, ad esclusione delle lettere f) e g). 3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui agli articoli 12 e 18, cosi' maggiorata: a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui all'articolo 19, per ogni lingua estera conosciuta: 1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi 3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi; b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di cui all'articolo 19: 1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi; c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante: 1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di servizio; 4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 6) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo «sovrintendenti» 7) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato; 8) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo, e per i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza; 9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e' considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa; d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»). 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2 comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso e' stata inviata nei termini previsti dall'articolo 6, comma 4. 7. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, sara' acquisita d'ufficio. 8. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.