Art. 21 Graduatoria Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente decreto, nonche' secondo le disposizioni previste dall'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.