Art. 21 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Espletate le prove d'esame, la Commissione forma  la  graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data dalla somma della  media  dei  voti
riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e  del
punteggio attribuito ai titoli. 
    La graduatoria del concorso  e  la  dichiarazione  dei  vincitori
saranno effettuate secondo le  norme  e  con  le  riserve  dei  posti
previste dall'articolo 1 del presente  decreto,  nonche'  secondo  le
disposizioni previste dall'articolo 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.