Art. 21 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente   della   Repubblica   oppure   ricorso
giurisdizionale al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale,
rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all'interessato.